IL RETTORE
 Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n.  1330,
e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto   il   testo  unico  delle  Leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente  l'istituzione del
Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
 Visto  il  Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si da'
attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio  del  26/1/1982  in
tema di formazione dei medici specialisti;
 Visto  il  decreto  del MURST 3/7/1996 con il quale all'art. 8 della
tabella XLV/2  allegata  al  decreto  ministeriale  11  maggio  1995,
pubblicato  sul  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 167
del 19 luglio 1995 sono aggiunte alcune scuole di specializzazione ed
in particolare la scuola di specializzazione in Geriatria di  cui  si
chiede  l'istituzione  presso  questa  Universita'  e con il quale e'
aggiunto  dopo  l'art.    29  della  medesima  tabella  il   relativo
ordinamento didattico;
 Vista  la  tabella  XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in
particolare il Capo I relativo  alle  norme  comuni  alle  scuole  di
specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;
 Viste  le  proposte  formulate  dagli  Organi  Accademici  di questa
Universita',  rispettivamente  in  data  23/4/97  dal  Consiglio   di
Facolta'   di   Medicina   e  Chirurgia,  11/6/97  dal  Consiglio  di
Amministrazione e 12/6/97 dal Senato Accademico volte ad ottenere  la
modifica    di    statuto   con   l'inserimento   della   scuola   di
specializzazione   in   Geriatria   nell'elenco   delle   scuole   di
specializzazione   della   Facolta'   di   Medicina   e  Chirurgia  e
l'inserimento,  all'art.  3.4.34,  dell'articolato   concernente   il
relativo ordinamento;
 Riconosciuta   la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
 Vista  la  propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state
trasmesse al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;
 Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997  con  la  quale  si
trasmette,  in  allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella
seduta del 17/7/1997 in  merito  alla  istituzione  della  scuola  di
specializzazione in Geriatria, al fine di predisporre, ai sensi e per
gli  effetti  dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo
decreto  rettorale  nelle   more   della   emanazione   del   Decreto
ministeriale  previsto  dall'art.    13  del  D.P.R.  30/12/95 (Piano
triennale di sviluppo nel triennio
 94-96);
                              Decreta:
 Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Ancona  approvato  e
modificato  con  decreti  di  cui  nelle  premesse  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
 All'art.  3.1,  all'elenco  delle  scuole  di specializzazione della
Facolta' di  Medicina  e  Chirurgia,  viene  inserita  la  scuola  di
specializzazione in Geriatria.